AGCOM: IL DIVIETO DI DIFFUSIONE DI SONDAGGI POLITICO – ELETTORALI VALE PER TUTTI I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

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2020

Come è noto, la legge 31 luglio 1997, n. 249, attribuisce all’Autorità funzioni di vigilanza
e di regolazione in materia di diffusione disondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
inoltre, l’articolo 8, comma 1, della legge n. 28 del 2000 interviene con norme più rigorose
sui sondaggi politico elettorali, vietando di “rendere pubblici o comunque diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull’esito del voto e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori nei 15 giorni che precedono il voto”. Il divieto così sancito è ampio e non
opera alcun riferimento ad una specifica piattaforma trasmissiva o ad uno specifico mezzo
di diffusione, rivolgendosi ai mezzi di comunicazione di massa.
Come chiarito da questa Autorità in più occasioni, la ratio del divieto è quella di evitare
che la diffusione di sondaggi, unitamente alla pervasività del mezzo di diffusione, possa
condizionare in maniera decisiva l’elettorato nei giorni più prossimi alla data delle
votazioni. Pertanto, il Consiglio dell’Autorità, nella sua riunione del 20 febbraio 2018,
stante l’approssimarsi della data del voto, ha inteso richiamare l’attenzione sulla portata
generale del divieto che, peraltro, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo della
par condicio di cui alla delibera n. 1/18/CONS, investe anche le manifestazioni di
opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque
influenzare informazioni rilevanti ai fini della scelta libera e consapevole degli elettori. L’Autorità richiama dunque al più rigoroso rispetto di tale divieto riservandosi di
intervenire severamente ai sensi di legge anche riguardo a simulazioni che hanno
l’obiettivo esplicito di aggirare le norme facendo riferimento a gare o altre competizioni
di fantasia, in contesti informativi, spesso ripresi poi da quotidiani e notiziari radiotelevisivi,
dai quali non è nemmeno possibile verificare l’attendibilità statistica del dato
parzialmente o integralmente riportato.
Si rende noto, infine, che a seguito dell’azione di vigilanza dell’Autorità, sono state già
notificate a diverse testate giornalistiche le contestazioni di violazione del divieto in
ragione della diffusione dei sondaggi nei giorni successivi all’inizio del periodo di black
out previsto dalle norme citate.
Roma, 22 febbraio

COMUNICATO STAMPA