IL BARATTO AMMINISTRATIVO NELLA DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 19.01.2016: UNA MISURA NON PIU’ ATTUABILE PER EFFETTO DELL’INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

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La Delibera di C.C. n. 2 del 19.01.2016 ad oggetto “LEGGE N. 164/2014, ART. 24. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO” trova il proprio fondamento nell’articolo 24 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, come convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevedeva la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di propri tributi a fronte di interventi a carattere occasionale finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall’Amministrazione ovvero proposti dagli stessi cittadini attivi (singoli o associati), nell’ambito della riqualificazione del territorio, per un importo annualmente fissato dall’Amministrazione comunale.

Poco dopo l’approvazione della citata delibera, nel mese di aprile 2016 il legislatore ha approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che, nell’ambito del Titolo I – Partenariato Pubblico Privato, ha introdotto una nuova disciplina del baratto amministrativo, abrogando – come precisato dal successivo Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. “correttivo appalti”) – il predetto art. 24 del decreto-legge n.133 del 2014.

Infine si ribadisce che, con l’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici, la citata Delibera di C.C. n. 2/2016 non era più suscettibile di esecuzione alcuna.

San Severo, 27 agosto 2018

Il Portavoce

(dott. Michele Princigallo)