San Severo / prostituzione, il Sindaco firma la nuova Ordinanza.

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Prot. n. 0017178 ORDINANZA n. 162 del 09.08.2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE E CONTRASTARE GRAVI PERICOLI PER COMPORTAMENTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA

ORDINA

Che, a decorrere dal 9 agosto 2019 e fino al 31 luglio 2020, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati, è fatto divieto a chiunque su tutto il territorio del Comune di San Severo, sia urbano che extraurbano: 1) di porre in essere comportamenti diretti, in modo non equivoco, ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione; 2) di contrattare, ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che

esercitano l’attività di meretricio su strada. Se l’interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di alcuno dei soggetti svolgenti attività di meretricio costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza;

Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall’art. 7 bis del TUEL, in caso di violazione della presente ordinanza si applicherà la sanzione del pagamento di una somma da €25,00= ad € 500,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza, sarà sanzionato ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di “provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica”.

DISPONE che la presente ordinanza sia: – valida dal 9 agosto 2019 al 31 luglio 2020; – resa pubblica, anche successivamente al periodo di pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio on line, oltre ad ogni altro idoneo mezzo volto alla diffusione dei diritti tutelati e delle prescrizioni contenute; – trasmessa alla Prefettura di Foggia -Ufficio Territoriale del Governo ed alle Forze di Polizia Statali e Locali presenti sul territorio: Commissariato P.S. di San Severo e Questura di Foggia, Compagnia Carabinieri di San Severo e Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, Compagnia Guardia di Finanza di San Severo e Comando Provinciale Guardia di Finanza di Foggia, Polizia Municipale di San Severo;

Alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine è demandato il compito di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 e succ. mod. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta (60) giorni o centoventi (120) giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio on line.

San Severo, 09.08.2019
p. IL SINDACO Avv. Francesco MIGLIO

    IL VICESINDACO          f.to Arch. Salvatore Margiotta