Affondo di Tricarico sulle consulenze di Miglio: perche’ gli atti non sono pubblicati?

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Attraverso una interrogazione della Consigliera Lidya Colangeloabbiamo chiesto al Sindaco #MIGLIO come mai non siano stati pubblicati sul sito del Comune i dati relativi alle #consulenze e agli #incarichi esterni, così come previsto dalla LEGGE.

La normativa in materia di #Trasparenza e #Anticorruzione è stringente soprattutto in fatto di consulenti esterni; obbliga il Comune a pubblicare in una specifica sezione del sito del Comune una serie di informazioni dettagliate su tutti gli incarichi affidati dalla Giunta e dagli Uffici.

Le liquidazioni per tali incarichi, in mancanza di pubblicazione, sono NULLE. Le sanzioni sono elevate, pari all’importo della spesa per la consulenza.

Così come evidenziato dall’Anac nel procedimento sanzionatorio n. 25 del 18 gennaio 2017, è sanzionabile il Sindaco e la Giunta che non vigilano sulla corretta applicazione della normativa.

La legalità nella gestione di un Comune si fonda essenzialmente sul pieno assolvimento di tali obblighi.

Attendiamo le giustificazioni del Sindaco in Consiglio Comunale.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERROGAZIONE:

La sottoscritta Lidya Colangelo, nella sua qualità di Consigliere Comunale 

Premesso che

§ l’Anac, con la Delibera n. 670 del 17 luglio 2019 ha fornito chiarimenti in merito alla natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 33/2013.

§ In merito agli incarichi di collaborazione e consulenza, l’art. 15, comma 1, prevede la pubblicazione, entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, di una serie di dati, ovvero:

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

b) il CV;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi percepiti.

e) l’attestazione della verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.53 c.14 del d.lgs 165/2001, con relativi report in forma aggregata delle comunicazioni obbligatorie alla Ministero della Funzione Pubblica.

§ La pubblicazione di tali dati costituisce condizione imprescindibile affinché l’atto di conferimento sia efficace e i compensi dei titolari dei suddetti incarichi possano essere liquidati. In caso di omessa pubblicazione dei dati richiamati, il medesimo art. 15, al comma 3, prevede che “il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 104/2010”.

§ Gli incarichi di che trattasi riguardano ANCHE gli incarichi di patrocinio legale, gli incarichi esterni di consulenza e collaborazione conferiti dalle Aree Tecniche a qualsiasi titolo (Direzione Lavori, Responsabili della sicurezza, Collaudi etc), incarichi esterni conferiti con Decreto Sindacale e quelli relativi allo Staff.

Ciò premesso

INTERROGA LA S.V. PER SAPERE

• Le ragioni dell’assenza o mancata pubblicazione di numerosi atti relativi alle fattispecie di incarichi sopradescritti, così come previsto dall’art. 15, del Dlgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nella specifica sezione “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza – Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

• Se sia stata puntualmente effettuata la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.53 c.14 del d.lgs 165/2001;

• Se siano state puntualmente trasmesse le comunicazioni relative ai conferimenti al Ministero della Funzione Pubblica

(post di Nazario Tricarico)