AMMINISTRATIVE2019 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO ADEMPIMENTI PROCEDURALI – PRESENTAZIONE DELLE LISTE

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Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019, a partire dalle ore 8.00 di venerdì 26 aprile fino alle ore 12.00 di sabato 27 aprile (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del 5 Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc., secondo le modalità indicate dall’art. 3 della legge n. 81/93 e s.m.i, dall’art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i, dall’art.4 della legge n. 120/99 e s.m.i e dall’art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ( art. 3, c. 2. legge 81/1993). 2. Documentazione da presentare con la lista dei candidati al consiglio comunale: – la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticate; – la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata da autenticazione e con l’espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL); – il certificato d’iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica; – la certificazione relativa all’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune; – il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l’uso; – la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i seggi e l’ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata; – nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, e secondo quanto prevede lo statuto e il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa. UNA IMPORTANTE NOVITA’ LEGISLATIVA Con la recentissima approvazione della legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici che, all’ art. 1 comma 14 , stabilisce l’obbligo per tutte le candidate ed i candidati NEI COMUNI SUPERIORI AI 15000 ABITANTI di produrre e pubblicare sul sito del Partito e dell’ente locale interessato l’elenco dei casellari giudiziari e dei curriculum vitae dei candidati della lista ; questa normativa è 6 stata, per la prima volta, attuata in occasione delle elezioni regionali sarde del 24 febbraio. Le candidate ed i candidati dei Comuni superiori a 15000 abitanti, pertanto, dovranno predisporre all’ atto della presentazione delle liste un curriculum vitae e chiedere immediatamente il rilascio del loro casellario giudiziario “ai sensi della legge 3/2019 ”, fattispecie che prevede anche il dimezzamento del costo dei diritti e bolli per l’emissione del certificato. 3. Documentazione da presentare per i candidati a sindaco: – nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo; – nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate. In particolare per l’elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti: – la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l’espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 235/2012; – la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune; – la dichiarazione di collegamento, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, da parte del candidato sindaco e dei delegati della lista o delle liste collegate; – il certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica; – il programma amministrativo proposto dal candidato; – la dichiarazione relativa all’uso del contrassegno, qualora la stessa non sia contenuta, anche per la candidatura a sindaco, nella lista ad essa collegata; – nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, secondo quanto prevedono lo statuto o il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale del candidato. Nei Comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti va presentato un bilancio preventivo di spesa da rendere pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune. 4. Contrassegni delle candidature e delle liste Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, o dai contrassegni in caso di coalizioni di liste nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, 7 delle liste che sostengono la sua candidatura; tale simbolo verrà riprodotto sia sulle schede di votazione che sui manifesti contenenti le liste dei candidati. Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all’utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata; nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). 5. Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata Per quanto riguarda le operazione di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della Commissione elettorale circondariale, la quale compie tutte le operazioni contemplate dagli artt. 30 e 31 del T.U. n.570/60 per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e dagli artt. 33 e 34 del T.U. n.570/60 nonché dagli artt. 71, 72, 73 del TUEL per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all’albo pretorio on line nonché in altri luoghi pubblici, entro l’ottavo giorno antecedente l’elezione. Analoga comunicazione va fatta al prefetto per la stampa delle schede per la votazione. 6. L’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale L’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo tali modalità: nei Comuni fino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (art. 71 TUEL); nei Comuni 8 con oltre 15 mila abitanti nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 TUEL).